Articolo 4 del Codice penale militare di guerra
Articolo 3Articolo 5
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21 maggio 1941
Art. 4.

(Legge penale militare di guerra in relazione ai luoghi).

La legge penale militare di guerra si applica, per i reati da essa preveduti, quando essi siano commessi nei luoghi che sono in stato di guerra o sono considerati tali.

Nondimeno, durante lo stato di guerra, la legge penale militare di guerra si applica, per i reati da essa preveduti, anche se commessi in luoghi che non sono in stato di guerra o non sono considerati tali:

1° quando sia espressamente disposto dalla legge;

2° quando dai reati medesimi possa derivare un nocumento alle operazioni militari di guerra o ai servizi relativi, ovvero alla condotta della guerra in generale.
Entrata in vigore il 21 maggio 1941
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