(Nozione del reato; sanzione penale).
Chiunque induce un militare a passare al nemico, ovvero gliene facilita i mezzi, e' punito con la morte con degradazione. ((38a))
La stessa pena si applica a chiunque arruola o arma, per il nemico o per insorgere contro lo Stato italiano, qualunque persona, ancorche' estranea alle forze armate dello Stato.
----------------- AGGIORNAMENTO (38a)
La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale ".