Articolo 184 bis del Codice penale militare di guerra
Articolo 186Articolo 185
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3 febbraio 2002
Art. 184-bis

(( (Cattura di ostaggi) )) ((Il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle norme sui conflitti armati internazionali e' punito con la reclusione militare da due a dieci anni.

La stessa pena si applica al militare che minaccia di ferire o di uccidere una persona non in armi o non in atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non estranee alla guerra, al fine di costringere alla consegna di persone o cose.

Se la violenza e' attuata si applica l'articolo 185))
Entrata in vigore il 3 febbraio 2002
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