Articolo 185 bis del Codice penale militare di guerra
Articolo 185Articolo 190
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3 febbraio 2002
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28 febbraio 2002
Art. 185-bis.

(Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali)

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, e' punito con la reclusione militare ((da due)) a cinque anni.
Entrata in vigore il 28 febbraio 2002
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