Articolo 48 del Codice penale militare di guerra
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Versione
21 maggio 1941
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Versione
25 ottobre 1994
Art. 48.

(Attentato od offesa al luogotenente generale del Re Imperatore).

Il militare, che commette alcuno dei delitti di attentato od offesa contro il luogotenente generale del Re Imperatore, durante la luogotenenza e lo stato di guerra, e' punito secondo le norme seguenti:

1° con la morte con degradazione, nel caso di attentato alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale; ((38a))

2° con la reclusione da cinque a dieci anni, in ogni altro caso di offesa alla liberta'; e con la reclusione militare da quattro a dieci anni nel caso di offesa all'onore o al prestigio.

----------------- AGGIORNAMENTO (38a)
La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale ".
Entrata in vigore il 25 ottobre 1994
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