Articolo 122 del Codice penale militare di guerra
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Versione
21 maggio 1941
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Versione
25 ottobre 1994
Art. 122.

(Abbandono di convoglio).

Il comandante della scorta di un convoglio, che lo abbandona, e' punito con la reclusione militare da sette a quindici anni.

Se, a causa del fatto, il convoglio o parte di esso e' caduto in potere del nemico, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto. ((38a)) ----------------- AGGIORNAMENTO (38a)
La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale ".
Entrata in vigore il 25 ottobre 1994
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