Articolo 234 del Codice penale militare di guerra
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21 maggio 1941
Art. 234.

(Concorso della qualita' di militare con altra qualita').

Nel concorso della qualita' di militare con qualsiasi altra, di cui sia rivestito l'imputato, la prima soltanto vale a determinare la giurisdizione, quando trattasi di reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra.


Entrata in vigore il 21 maggio 1941
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