Articolo 292 del Codice penale militare di guerra
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Versione
21 maggio 1941
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Versione
25 ottobre 1994
Art. 292.

(Rinvio della esecuzione).

La esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di morte puo' essere sospesa per disposizione del comandante indicato nel primo comma dell'articolo precedente, o del comandante supremo, ove sia presentata domanda di grazia dal condannato, dai suoi congiunti o dal difensore. ((38a))

La esecuzione e' differita:

1° quando il condannato si trovi in stato di grave infermita' di mente o di corpo;

2° quando la persona condannata sia una donna incinta.

----------------- AGGIORNAMENTO (38a)
La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale ".
Entrata in vigore il 25 ottobre 1994
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