Articolo 33 del Codice penale militare di guerra
Articolo 21Articolo 23
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21 maggio 1941
Art. 33.

(Detrazione dalla durata della pena del periodo trascorso in speciali reparti combattenti).

Per i condannati a una pena detentiva, di cui la esecuzione e' stata differita, il tempo trascorso in speciali reparti combattenti, ai quali, a causa della loro particolare condizione, siano stati assegnati, si detrae dalla durata della pena inflitta.


Entrata in vigore il 21 maggio 1941
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