Articolo 125 del Codice penale militare di guerra
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21 maggio 1941
Art. 125.

(Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di guardia o di servizio).

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, il militare, che abbandona il posto dove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

Se il fatto e' commesso in presenza del nemico, la reclusione militare e' da sette a dieci anni; e, se ha inoltre compromesso la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni.
Entrata in vigore il 21 maggio 1941
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