Articolo 7 del Codice penale militare di guerra
Articolo 6Articolo 8
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21 maggio 1941
Art. 7.

(Nozione della qualita' di «militare»).

Il presente codice comprende:

1° sotto la denominazione di militari, quelli del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, del Corpo di polizia dell'Africa italiana, i militarizzati e ogni altra persona che a norma di legge acquista la qualita' di militare, gli assimilati, ancorche' di rango, ai militari, e le persone appartenenti a corpi o reparti volontari autorizzati a prendere parte alla guerra;

2° sotto la denominazione di forze armate dello Stato, le forze militari suindicate.

Le disposizioni della legge penale militare, riflettenti le violazioni della disciplina militare, si estendono agli assimilati, sia per le violazioni commesse nei rapporti fra loro, sia per quelle commesse verso i militari e i militarizzati, o da questi verso di loro. Le stesse norme si osservano rispetto ai corpi o reparti volontari indicati nel comma precedente.
Entrata in vigore il 21 maggio 1941
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