Articolo 1 del Decreto-legge 26 gennaio 1993, n. 19
Articolo 2
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29 marzo 1993
Art. 1.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 27 MAGGIO 1993, N. 162
Entrata in vigore il 29 marzo 1993
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