Provvedimento: […] Legge precedente che (v. ultra, sub 6.4) va individuata nell'art. 7 del decreto legge 26 gennaio 1993, n. 19, non convertito in legge ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 2, della legge n. 162/93, il quale stabilisce, così modificando l'art. 1 della legge n. 450/85 per i trasporti su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, che "qualora sia fornita la prova che la perdita o l'avaria delle cose trasportate deriva da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi intenzionalmente o con temerarietà o con la consapevolezza che ne sarebbe potuto derivare una perdita o un danno, i limiti di risarcibilità di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiati".
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