Articolo 21 della Legge 11 luglio 1978, n. 382
Articolo 20Articolo 22
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5 agosto 1978
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9 ottobre 2010
Art. 21.

Sono condonate le sanzioni disciplinari di corpo inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse dai militari fino a tutto il 30 novembre 1977. Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati.
Ad istanza dell'interessato, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocati i trasferimenti che risultassero connessi a comportamenti rivolti a prospettare la necessita' della riforma del regolamento di disciplina militare.
In deroga alle norme vigenti in materia di documentazione caratteristica del personale militare, e' ammesso ricorso amministrativo al Ministro della difesa per l'annullamento delle documentazioni caratteristiche negative in dipendenza dei motivi connessi alla richiesta di riforma della disciplina militare e riferite agli anni 1971 e successivi.
Entrata in vigore il 5 agosto 1978
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