Articolo 13 della Legge 11 luglio 1978, n. 382
Articolo 12Articolo 14
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5 agosto 1978
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9 ottobre 2010
Art. 13.
E' attribuito all'autorita' militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.
La violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo.
Le sanzioni disciplinari di stato sono regolate per legge.
Le sanzioni disciplinari di corpo sono regolate dal regolamento di disciplina militare, entro i limiti e nei modi fissati nei successivi articoli 14 e 15.
Entrata in vigore il 5 agosto 1978
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