Art. 13.
E' attribuito all'autorita' militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.
La violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo.
Le sanzioni disciplinari di stato sono regolate per legge.
Le sanzioni disciplinari di corpo sono regolate dal regolamento di disciplina militare, entro i limiti e nei modi fissati nei successivi articoli 14 e 15.
E' attribuito all'autorita' militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.
La violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo.
Le sanzioni disciplinari di stato sono regolate per legge.
Le sanzioni disciplinari di corpo sono regolate dal regolamento di disciplina militare, entro i limiti e nei modi fissati nei successivi articoli 14 e 15.