Art. 3. 1. L' articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 380 (Vidimazione delle carte di bordo per le navi da pesca, da diporto ed adibite ai servizi locali). 1. Per le navi adibite alla pesca marittima la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo all'autorita' marittima per la vidimazione deve essere effettuata ogni tre anni in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza; per le navi adibite alla pesca fuori degli stretti si osservano le disposizioni dell'articolo 179 del codice e dei primi tre commi dell'articolo 181 del codice.
2. Per le navi adibite ai servizi locali, determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo deve essere compiuta almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che le navi stesse compiano viaggi fuori dai limiti stabiliti nel decreto stesso.".
Nota all'art. 3:
- Il testo degli articoli 179 e 181 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , e' riportato qui di seguito:
"Art. 179 (Nota di informazioni all'autorita' marittima). - All'arrivo della nave in porto il comandante della nave deve pervenire al comandante del porto o all'autorita' consolare una comunicazione, dalla quale risultino il nome o il numero, il tipo, la nazionalita', il tonnellaggio della nave, il nome dell'armatore e il nome e il domicilio del raccomandatario, la quantita' e la qualita' del carico, nonche' l'indicazione della sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, il numero e la nazionalita' dei componenti dell'equipaggio, il numero dei passeggeri, brevi indicazioni sul viaggio, la data e l'ora di arrivo e la data e l'ora prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza e quello di prevista destinazione, la posizione della nave nel porto, nonche' gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
Detta comunicazione dovra' essere integrata prima della partenza da una dichiarazione del comandante della nave relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, doganale e contrattuale, da consegnarsi alla predetta autorita' marittima o consolare.
Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare, dovra' provvedere a fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato la comunicazione di cui al primo comma, limitatamente agli elementi disponibili; negli stessi casi la dichiarazione integrativa di partenza sara' resa in base a particolari disposizioni impartite dal console. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilita' di procedere alle comunicazioni di cui sopra, del fatto dovra' darsi pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all'autorita' consolare nel successivo porto di approdo.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo', con proprio decreto, stabilire norme speciali per le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi particolari".
"Art. 181 (Rilascio delle spedizioni). - La nave non puo' partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorita' consolare.
Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante l'apposizione del visto - con l'indicazione dell'ora e della data - sull'originale della dichiarazione integrativa di partenza, nonche' su copia della stessa che viene restituita al comandante della nave il quale e' tenuto a conservarla tra i documenti di bordo sino al successivo approdo.
Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonche' agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorita'. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adampimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritto portuali o consolari, al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonche' in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge".
"Art. 380 (Vidimazione delle carte di bordo per le navi da pesca, da diporto ed adibite ai servizi locali). 1. Per le navi adibite alla pesca marittima la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo all'autorita' marittima per la vidimazione deve essere effettuata ogni tre anni in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza; per le navi adibite alla pesca fuori degli stretti si osservano le disposizioni dell'articolo 179 del codice e dei primi tre commi dell'articolo 181 del codice.
2. Per le navi adibite ai servizi locali, determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo deve essere compiuta almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che le navi stesse compiano viaggi fuori dai limiti stabiliti nel decreto stesso.".
Nota all'art. 3:
- Il testo degli articoli 179 e 181 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , e' riportato qui di seguito:
"Art. 179 (Nota di informazioni all'autorita' marittima). - All'arrivo della nave in porto il comandante della nave deve pervenire al comandante del porto o all'autorita' consolare una comunicazione, dalla quale risultino il nome o il numero, il tipo, la nazionalita', il tonnellaggio della nave, il nome dell'armatore e il nome e il domicilio del raccomandatario, la quantita' e la qualita' del carico, nonche' l'indicazione della sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, il numero e la nazionalita' dei componenti dell'equipaggio, il numero dei passeggeri, brevi indicazioni sul viaggio, la data e l'ora di arrivo e la data e l'ora prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza e quello di prevista destinazione, la posizione della nave nel porto, nonche' gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
Detta comunicazione dovra' essere integrata prima della partenza da una dichiarazione del comandante della nave relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, doganale e contrattuale, da consegnarsi alla predetta autorita' marittima o consolare.
Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare, dovra' provvedere a fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato la comunicazione di cui al primo comma, limitatamente agli elementi disponibili; negli stessi casi la dichiarazione integrativa di partenza sara' resa in base a particolari disposizioni impartite dal console. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilita' di procedere alle comunicazioni di cui sopra, del fatto dovra' darsi pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all'autorita' consolare nel successivo porto di approdo.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo', con proprio decreto, stabilire norme speciali per le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi particolari".
"Art. 181 (Rilascio delle spedizioni). - La nave non puo' partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorita' consolare.
Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante l'apposizione del visto - con l'indicazione dell'ora e della data - sull'originale della dichiarazione integrativa di partenza, nonche' su copia della stessa che viene restituita al comandante della nave il quale e' tenuto a conservarla tra i documenti di bordo sino al successivo approdo.
Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonche' agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorita'. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adampimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritto portuali o consolari, al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonche' in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge".