Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1998, n. 445
Articolo 1Articolo 3
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7 gennaio 1999
Art. 2. 1. L' articolo 354 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 354 (Durata del ruolo). - 1. Per le navi adibite al traffico, la durata del ruolo non puo' eccedere il periodo di tre anni dalla data del rilascio.
2. Allo spirare del termine previsto dal comma 1 gli uffici marittimi ritirano il ruolo e ne rilasciano uno nuovo.
3. Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima il ruolo di equipaggio ha durata triennale e viene ritirato in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza.
4. Il ruolo ritirato e' trasmesso in copia vistata all'I.N.P.S., che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio di compartimento che ne aveva assunto il carico.
5. I ruoli rilasciati dall'autorita' consolare, effettuata l'operazione di decontazione, sono conservati presso l'ufficio di compartimento designato dal Ministro dei trasporti e della navigazione.".
Entrata in vigore il 7 gennaio 1999
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