Articolo 2 del Decreto 27 ottobre 2000, n. 380
Articolo 1Articolo 3
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22 febbraio 2017
Art. 2. 1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all' articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'adozione dei codici di deontologia di cui all' articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 , il titolare del trattamento garantisce all'interessato l'informativa prevista dall' articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e successive modificazioni ed integrazioni, sul trattamento delle informazioni rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera.
(( 2. Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della sanita' 28 dicembre 1991, la scheda di dimissione ospedaliera costituisce parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere medico-legale, comprensive dell'obbligo di conservazione della documentazione cartacea o di suo equivalente documento digitale, e che tutte le informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera devono trovare valida e completa documentazione analitica nelle corrispondenti cartelle cliniche, la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera e la codifica delle informazioni in essa contenute sono effettuate nel rigoroso rispetto delle istruzioni riportate nel disciplinare tecnico allegato, costituente parte integrante del presente decreto. )) 3. La responsabilita' della corretta compilazione della scheda di dimissione, in osservanza delle istruzioni riportate nell'allegato disciplinare tecnico, compete al medico responsabile della dimissione, individuato dal responsabile dell'unita' operativa dalla quale il paziente e' dimesso; la scheda di dimissione reca la firma dello stesso medico responsabile della dimissione. La codifica delle informazioni sanitarie riportate nella scheda di dimissione ospedaliera e' effettuata dallo stesso medico responsabile della dimissione di cui al presente comma ovvero da altro personale sanitario, individuato dal direttore sanitario dell'istituto di cura.
In entrambi i casi, il personale che effettua la codifica deve essere opportunamente formato ed addestrato.
4. Il direttore sanitario dell'istituto di cura e' responsabile delle verifiche in ordine alla compilazione delle schede di dimissione, nonche' dei controlli sulla completezza e la congruita' delle informazioni in esse riportate.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 .
Entrata in vigore il 22 febbraio 2017
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