Articolo 13 - Accordo della Legge 2 marzo 1998, n. 47
Articolo 12
Versione
18 marzo 1998
ARTICOLO 13
Durata e Scadenza
Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13, e restera' in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni a meno che, un anno prima dello scadere del periodo iniziale o di un ulteriore periodo, una Parte Contraente notifichi la sua intenzione di denunciare l'Accordo all'altra Parte Contraente. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al precedente punto 1, le disposizioni degli Articoli da 1 a 11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Zagabria il 5 novembre 1996 in due versioni originali ed in tre lingue - italiana, croata ed inglese - i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, fara' fede il testo inglese.


PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA



Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 18 marzo 1998