Articolo 8 - Accordo della Legge 2 marzo 1998, n. 47
Articolo 7Articolo 9
Versione
18 marzo 1998
ARTICOLO 8
Modalita' di trasferimenti
I trasferimenti di cui agli Articoli, 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo, ed in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale applicato alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Articolo 5, punto 3, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.
Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia adempiuto alle obbligazioni secondo le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale e' stato effettuato l'investimento.
Entrata in vigore il 18 marzo 1998
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