ARTICOLO 10
Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti
Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica. 2.
Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta dall'altra Parte Contraente, esse verranno, su iniziativa di una delle Parti Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conformita' alle disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominera' un membro del Tribunale. I due arbitri provvederanno quindi alla designazione in qualita' di Presidente di un cittadino di uno Stato Terzo, con il quale entrambe le Parti Contraenti mantengono relazioni diplomatiche. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.
4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non saranno ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese potra' richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verra' invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Salvo diversamente disposto dalle Parti Contraenti il Tribunale stabilira' le proprie procedure.
Le decisioni del Tribunale verranno prese a maggioranza.
6. Le decisioni del Tribunale sono definitive e vincolanti per ciascuna delle Parti Contraenti.
7. Ciascuna Parte Contraente sopportera' le spese del proprio membro del Tribunale e della sua partecipazione ai procedimenti arbitrali; le spese del Presidente e quelle residuali saranno sopportate da entrambe le Parti Contraenti in misura eguale.
Tuttavia, il Tribunale puo' disporre che una delle Parti Contraenti sopporti le spese in misura maggiore. Tale disposto vincolera' entrambe le Parti Contraenti.
Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti
Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica. 2.
Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta dall'altra Parte Contraente, esse verranno, su iniziativa di una delle Parti Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conformita' alle disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominera' un membro del Tribunale. I due arbitri provvederanno quindi alla designazione in qualita' di Presidente di un cittadino di uno Stato Terzo, con il quale entrambe le Parti Contraenti mantengono relazioni diplomatiche. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.
4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non saranno ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese potra' richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verra' invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Salvo diversamente disposto dalle Parti Contraenti il Tribunale stabilira' le proprie procedure.
Le decisioni del Tribunale verranno prese a maggioranza.
6. Le decisioni del Tribunale sono definitive e vincolanti per ciascuna delle Parti Contraenti.
7. Ciascuna Parte Contraente sopportera' le spese del proprio membro del Tribunale e della sua partecipazione ai procedimenti arbitrali; le spese del Presidente e quelle residuali saranno sopportate da entrambe le Parti Contraenti in misura eguale.
Tuttavia, il Tribunale puo' disporre che una delle Parti Contraenti sopporti le spese in misura maggiore. Tale disposto vincolera' entrambe le Parti Contraenti.