Articolo 5 - Accordo della Legge 2 marzo 1998, n. 47
Articolo 4Articolo 6
Versione
18 marzo 1998
ARTICOLO 5
Nazionalizzazione o esproprio
Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprieta', possesso, controllo e godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla legislazione nazionale o locale, ovvero da regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto" direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base no discriminatoria ed in conformita' a tutte le disposizioni e procedure di legge. Il giusto risarcimento sara' equivalente al valore internazionale di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.
In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento verra' calcolato in base agli stessi parametri di riferimento ed agli stessi tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento.
Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sara' quello ufficiale del giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o analogo evento sia una societa' a capitale straniero, alla valutazione della quota dell'investitore, effettuata nella valuta dell'investimento non inferiore al valore iniziale, verranno aggiunti gli aumenti di capitale e la rivalutazione degli utili dal capitale reinvestiti ed i fondi di riserva, e detratti il valore delle riduzioni e le perdite del capitale. Il risarcimento sara' considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta e' - o resta - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. Il risarcimento sara' considerato tempestivo se avverra' senza indebito ritardo, ed in ogni caso entro tre mesi dal giorno in cui l'apposita domanda e' stata inoltrata. Il risarcimento comprendera' gli interessi calcolati al LIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data di pagamento e sara' liberamente trasferibile. L'investitore interessato avra' diritto, in base alla legislazione della Parte espropriante, all'immediato esame da parte delle Autorita' giudiziarie od altre Autorita' competenti di tale Parte Contraente, al fine di stabilire se l'esproprio stesso, ed ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi stabiliti nel presente Articolo. Le disposizioni di cui al paragrafo 2. del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti. Se, dopo l'espropriazione, il bene in questione non e' stato utilizzato, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di mercato.
Entrata in vigore il 18 marzo 1998
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