Articolo 11 - Accordo della Legge 2 marzo 1998, n. 47
Articolo 10Articolo 12
Versione
18 marzo 1998
ARTICOLO 11
Applicazione di disposizioni varie
Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni piu' favorevoli. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero di altre disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o accordi di investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole.
Nel caso in cui la Parte Contraente ospitante non abbia applicato tale trattamento, in conformita' con quanto sopra specificato, e l'investitore di conseguenza ne subisca un danno, egli avra' diritto al risarcimento di detti danni, in base alle disposizioni dell'Articolo 4. Qualora, successivamente alla data in cui e' stato effettuato l'investimento, le leggi, i regolamenti, le norme o i provvedimenti di politica economica che, direttamente o indirettamente, vigono sugli investimenti dovessero subire modifiche, verra' applicato, su richiesta dell'investitore, il medesimo trattamento applicabile nel momento in cui e' stato effettuato l'investimento.
Entrata in vigore il 18 marzo 1998
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