Articolo 4 - Accordo della Legge 28 gennaio 1982, n. 20
Articolo 3Articolo 5
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14 febbraio 1982
ARTICOLO 4

Hanno luogo consultazioni tra le parti interessate ogniqualvolta, a
parere di una di dette parti, l'applicazione delle disposizioni summenzionate lo richieda.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1982