Art. 5.
I beni di cui ai precedenti articoli sono trasferiti alla Regione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e con tutti gli oneri e pesi inerenti e con le loro pertinenze e arredi.
I redditi derivanti dalla gestione di detti beni spettano alla Regione dalla data del 1 gennaio 1965.
I beni di cui ai precedenti articoli sono trasferiti alla Regione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e con tutti gli oneri e pesi inerenti e con le loro pertinenze e arredi.
I redditi derivanti dalla gestione di detti beni spettano alla Regione dalla data del 1 gennaio 1965.