Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 958
Articolo 4Articolo 6
Versione
28 agosto 1965
Art. 5.
I beni di cui ai precedenti articoli sono trasferiti alla Regione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e con tutti gli oneri e pesi inerenti e con le loro pertinenze e arredi.
I redditi derivanti dalla gestione di detti beni spettano alla Regione dalla data del 1 gennaio 1965.
Entrata in vigore il 28 agosto 1965
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