Art. 1. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) « Codice delle assicurazioni private »: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ;
b) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
c) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ;
d) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione istituita ai sensi dell' articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ;
e) «fondi pensione»: le forme pensionistiche complementari iscritte all'albo tenuto dalla COVIP ai sensi dell' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ;
f) «fondi pensione preesistenti»: i fondi pensione di cui all' articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , ad eccezione di quelli istituiti all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
g) «fondi pensione interni»: i fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di enti o societa';
h) «fondi pensione dotati di soggettivita' giuridica»: i fondi pensione costituiti nelle forme di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ;
i) «fondi pensione privi di soggettivita' giuridica»: i fondi pensione costituiti nelle forme di cui all' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ;
j) «fondi pensione aperti»: i fondi pensione costituiti nelle forme di cui all' art. 12, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ;
k) «gruppo»: insieme di soggetti legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del TUB;
l) «liquidita'»: gli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 1, comma 1-ter del TUF, con vita residua non superiore a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilita' ed esatta valutabilita', ivi compresi i depositi bancari a breve;
m) «mercati regolamentati»: i mercati regolamentati di cui all' articolo 47 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 , o altri mercati regolamentati, specificati nella nota informativa del fondo pensione e nel documento sulla politica di investimento di cui all' articolo 6, comma 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , regolarmente funzionanti e vigilati, per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento non discriminatorio, obblighi di informativa iniziale e continuativi nonche' regole in tema di abusi di mercato;
n) «organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)»: gli organismi di cui all'art. 1, comma 1, lettera k) del TUF;
o) «OICVM»: gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE , concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e delle relative disposizioni di attuazione;
p) «OICR alternativi italiani (FIA italiani)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-ter) del TUF;
q) «OICR alternativi italiani riservati (FIA italiani riservati)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-quater) del TUF;
r) «OICR alternativi UE (FIA UE)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-quinquies) del TUF;
s) «OICR alternativi non UE (FIA non UE)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-sexies) del TUF;
t) «OICR alternativi (FIA)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-ter), m-quinquies) e m-sexies) del TUF;
u) «derivati»: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, del TUF; ((1))
v) «strumenti finanziari»: gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) e comma 4 del TUF, diversi dai derivati. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 , come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2019, n. 165 , ha disposto (con l'art. 9, comma 3-bis, lettera a)) che "la definizione di "derivati" contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera u) deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall' articolo 1, comma 2-ter) lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 3-bis, lettera b)) che "la definizione di "strumenti finanziari" contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera v) deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , purche' diversi dai derivati e con esclusione degli strumenti finanziari previsti dall'Allegato I, Sezione C, numero (11) del medesimo decreto".
Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) « Codice delle assicurazioni private »: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ;
b) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
c) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ;
d) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione istituita ai sensi dell' articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ;
e) «fondi pensione»: le forme pensionistiche complementari iscritte all'albo tenuto dalla COVIP ai sensi dell' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ;
f) «fondi pensione preesistenti»: i fondi pensione di cui all' articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , ad eccezione di quelli istituiti all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
g) «fondi pensione interni»: i fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di enti o societa';
h) «fondi pensione dotati di soggettivita' giuridica»: i fondi pensione costituiti nelle forme di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ;
i) «fondi pensione privi di soggettivita' giuridica»: i fondi pensione costituiti nelle forme di cui all' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ;
j) «fondi pensione aperti»: i fondi pensione costituiti nelle forme di cui all' art. 12, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ;
k) «gruppo»: insieme di soggetti legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del TUB;
l) «liquidita'»: gli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 1, comma 1-ter del TUF, con vita residua non superiore a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilita' ed esatta valutabilita', ivi compresi i depositi bancari a breve;
m) «mercati regolamentati»: i mercati regolamentati di cui all' articolo 47 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 , o altri mercati regolamentati, specificati nella nota informativa del fondo pensione e nel documento sulla politica di investimento di cui all' articolo 6, comma 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , regolarmente funzionanti e vigilati, per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento non discriminatorio, obblighi di informativa iniziale e continuativi nonche' regole in tema di abusi di mercato;
n) «organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)»: gli organismi di cui all'art. 1, comma 1, lettera k) del TUF;
o) «OICVM»: gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE , concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e delle relative disposizioni di attuazione;
p) «OICR alternativi italiani (FIA italiani)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-ter) del TUF;
q) «OICR alternativi italiani riservati (FIA italiani riservati)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-quater) del TUF;
r) «OICR alternativi UE (FIA UE)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-quinquies) del TUF;
s) «OICR alternativi non UE (FIA non UE)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-sexies) del TUF;
t) «OICR alternativi (FIA)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-ter), m-quinquies) e m-sexies) del TUF;
u) «derivati»: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, del TUF; ((1))
v) «strumenti finanziari»: gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) e comma 4 del TUF, diversi dai derivati. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 , come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2019, n. 165 , ha disposto (con l'art. 9, comma 3-bis, lettera a)) che "la definizione di "derivati" contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera u) deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall' articolo 1, comma 2-ter) lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 3-bis, lettera b)) che "la definizione di "strumenti finanziari" contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera v) deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , purche' diversi dai derivati e con esclusione degli strumenti finanziari previsti dall'Allegato I, Sezione C, numero (11) del medesimo decreto".