Articolo 4 del Decreto 2 settembre 2014, n. 166
Articolo 3Articolo 5
Versione
28 novembre 2014
Art. 4. Investimenti e operazioni consentiti 1. Le disponibilita' dei fondi pensione possono essere investite in strumenti finanziari nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al presente articolo e agli articoli 3 e 5.
2. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 6, comma 13, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 in materia di divieto di assunzione e concessione di prestiti nonche' di prestazione di garanzie in favore di terzi, i fondi pensione possono inoltre:
a) effettuare operazioni di pronti contro termine ed il prestito titoli, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio;
b) detenere liquidita', in coerenza con quanto previsto dalla politica di investimento adottata;
c) utilizzare derivati.
3. Le operazioni di pronti contro termine ed il prestito titoli sono realizzate all'interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero concluse con controparti di primaria affidabilita', solidita' e reputazione e sottoposte alla vigilanza di un'autorita' pubblica.
4. I derivati possono essere stipulati esclusivamente per finalita' di riduzione del rischio di investimento o di efficiente gestione, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al presente articolo e agli articoli 3 e 5. L'utilizzo di derivati e' adeguatamente motivato dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche dimensionali, alla politica di investimento adottata e alle esigenze degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.
5. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, il fondo pensione valuta in ogni momento tutti i rischi connessi con l'operativita' in derivati e monitora costantemente l'esposizione generata da tali operazioni. I derivati non possono generare una esposizione al rischio finanziario superiore a quella risultante da un acquisto a pronti degli strumenti finanziari sottostanti il contratto derivato.
6. Non sono ammesse vendite allo scoperto, ne' operazioni in derivati equivalenti a vendite allo scoperto.
Note all'art. 4:
Per il riferimento al testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 vedasi nelle Note alle premesse.
Per il riferimento al testo del Regolamento n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 vedasi nelle Note alle premesse.
Entrata in vigore il 28 novembre 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente