Massima: La dichiarazione da parte della Corte costituzionale della illegittimita' costituzionale di una norma di carattere generale (nella specie art. 6, secondo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) non puo' significare, indipendentemente dall'accertamento da parte della Corte medesima, l'illegittimita' costituzionale di singole disposizioni derivanti dal medesimo principio. (Nella specie, art. 18, secondo comma D.L. 28 febbraio 1939 n. 334, concernente l'imposta di fabbricazione degli oli minerali, ed art. 97 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3270, concernente l'imposta di successione). E' pertanto necessaria una pronuncia specifica della Corte al riguardo.
Massima: Il principio contenuto nell'art. 18, secondo comma, del D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, concernente l'imposta di fabbricazione degli oli minerali, e nell'art. 97 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, concernente l'imposta di successione, secondo cui l'onere del pagamento del tributo costituisce presupposto imprescindibile dell'esperimento dell'azione giudiziaria promossa per la tutela del diritto del contribuente mediante l'accertamento giudiziale della illegittimita' del tributo, e' in contrasto con le garanzie di eguaglianza e di tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi dei cittadini di cui agli artt. 3, 24, primo comma, e 113 della Costituzione. Cfr.: Sent. 21/61, 79/61, 75/62, 45/62.
Leggi di più...- sent. 89/62 a. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- illegittimita' costituzionale.·
- d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, art. 18, e r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 97·
- si informano al principio del "solve et repete"·
- violazione degli artt. 3, 24, primo comma, e 113 della costituzione