Massima: Il reato previsto dalla prima parte dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383, riguarda la violazione finanziaria (qualsiasi violazione finanziaria) costituente delitto, commessa dal militare della guardia di finanza ed è figura del tutto autonoma rispetto alle altre due ipotizzate dallo stesso articolo, tra cui la collusione. […]
Massima: Il reato di collusione previsto dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è reato istantaneo che si consuma all'atto stesso dell'accordo, a nulla rilevando i posteriori ed attuativi comportamenti.
Leggi di più...- sussistenza·
- reato di collusione·
- fattispecie·
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- reato di "contrabbando militare"·
- sufficienza·
- specialità di tale previsione normativa rispetto a quelle di falsità materiale ed ideologica·
- assenza del dolo di collusione·
- qualità di pubblico ufficiale·
- ricorrente deceduto nelle more del giudizio di cassazione senza aver potuto enunciare i motivi·
- atti interruttivi della prescrizione·
- certificati di provenienza di oli minerali·
- convenzione europea di estradizione