Art. 23.
Durante le assenze per malattia, accertata dai sanitari della Cassa di soccorso, agli agenti viene corrisposto un sussidio pari allo stipendio o paga e competenze accessorie, sulle quali si effettua la ritenuta di cui appresso, per 180 giorni in un anno esclusi i primi tre.
Al trattamento e' provveduto con i fondi della Cassa soccorso costituiti col contributo da parte dell'azienda nella misura del 2 % degli stipendi o paghe e competenze accessorie, sulle quali gia' si effettua la ritenuta, e dell'1 % da parte del personale.
Agli eventuali disavanzi viene provveduto con contributi suppletivi da far carico in parti eguali all'azienda ed agli agenti.
Le norme per il versamento dei fondi e ogni altra disposizione concernente la corresponsione dei sussidi e l'amministrazione della Cassa soccorso sono determinate secondo lo schema di statuto della Cassa soccorso (allegato B).
(26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , la legge 24 maggio 1952, n. 628 , e la legge 22 settembre 1960, n. 1054 , sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 , ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".