Art. 10. Orario di lavoro 1. La durata dell'orario ordinario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all'art. 1, comma 1, e' tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1 gennaio 1997.
3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui all' art. 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231 .
4. L'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio.
L'orario normale delle attivita' giornaliere e' ripartito nell'arco di 6 giorni, fatta salva la possibilita' di contenere l'arco settimanale in 5 giorni quando reso opportuno dalla specifica organizzazione di ciascuna Forza armata.
5. I servizi continuativi di durata pari a 24 ore, fatto salvo l'eventuale recupero della festivita' qualora effettuati in giornata festiva, danno titolo ad una compensazione pari ad una giornata lavorativa, piu' 2 ore di riposo compensativo, piu' un compenso pari a 2 ore.
6. Ove la settimana lavorativa si articoli su cinque giorni, i servizi continuativi di durata pari a 24 ore, con inizio nella giornata di sabato, danno diritto, oltre al recupero di cui al comma precedente, anche al recupero della giornata del venerdi' antecedente al servizio stesso. Qualora cio' non sia possibile, per esigenze di servizio, al posto del venerdi' verranno concesse, entro i successivi 60 giorni, sei ore libere dal servizio.
7. Le ore di effettiva attivita' lavorativa da compensare con il recupero, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro della difesa del 25 settembre 1990, ad eccezione di quelle derivanti da servizi che richiedono un immediato recupero fisiologico, sono assoggettate alla normativa della licenza ordinaria e sono con essa cumulabili. Il periodo di fruizione e' programmato dall'Autorita' che esercita le funzioni di Comandante di Corpo/capo ufficio, tenendo presente le richieste del personale, fatte salve improrogabili esigenze di servizio.
Note all'art. 10:
- Si trascrive il testo dell' art. 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231 :
"Art. 10 (Orario delle attivita' giornaliere). - 1.
Ferma restando la totale disponibilita' al servizio, con decorrenza dal 1 luglio 1990 l'orario delle attivita' giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all'art. 1, comma 1, nonche' dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, e' fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale militare e' tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell' art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 ".
- ll decreto del Ministro della difesa del 25 settembre 1990 disciplina l'orario delle attivita' giornaliere del personale militare e, all'art. 4, le forme compensative delle ore di effettiva attivita' effettuata in eccesso al previsto orario settimanale.
2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all'art. 1, comma 1, e' tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1 gennaio 1997.
3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui all' art. 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231 .
4. L'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio.
L'orario normale delle attivita' giornaliere e' ripartito nell'arco di 6 giorni, fatta salva la possibilita' di contenere l'arco settimanale in 5 giorni quando reso opportuno dalla specifica organizzazione di ciascuna Forza armata.
5. I servizi continuativi di durata pari a 24 ore, fatto salvo l'eventuale recupero della festivita' qualora effettuati in giornata festiva, danno titolo ad una compensazione pari ad una giornata lavorativa, piu' 2 ore di riposo compensativo, piu' un compenso pari a 2 ore.
6. Ove la settimana lavorativa si articoli su cinque giorni, i servizi continuativi di durata pari a 24 ore, con inizio nella giornata di sabato, danno diritto, oltre al recupero di cui al comma precedente, anche al recupero della giornata del venerdi' antecedente al servizio stesso. Qualora cio' non sia possibile, per esigenze di servizio, al posto del venerdi' verranno concesse, entro i successivi 60 giorni, sei ore libere dal servizio.
7. Le ore di effettiva attivita' lavorativa da compensare con il recupero, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro della difesa del 25 settembre 1990, ad eccezione di quelle derivanti da servizi che richiedono un immediato recupero fisiologico, sono assoggettate alla normativa della licenza ordinaria e sono con essa cumulabili. Il periodo di fruizione e' programmato dall'Autorita' che esercita le funzioni di Comandante di Corpo/capo ufficio, tenendo presente le richieste del personale, fatte salve improrogabili esigenze di servizio.
Note all'art. 10:
- Si trascrive il testo dell' art. 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231 :
"Art. 10 (Orario delle attivita' giornaliere). - 1.
Ferma restando la totale disponibilita' al servizio, con decorrenza dal 1 luglio 1990 l'orario delle attivita' giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all'art. 1, comma 1, nonche' dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, e' fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale militare e' tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell' art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 ".
- ll decreto del Ministro della difesa del 25 settembre 1990 disciplina l'orario delle attivita' giornaliere del personale militare e, all'art. 4, le forme compensative delle ore di effettiva attivita' effettuata in eccesso al previsto orario settimanale.