Art. 14. Aspettativa per motivi privati e per infermita' 1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, l'aspettativa per motivi privati e per infermita' e' disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 113 , alla legge 31 luglio 1954, n. 599 , e per i volontari di truppa in servizio permanente dall' art. 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 . La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza per il personale in ferma e rafferma volontaria, per l'intero periodo di ferma e rafferma, e' di 2 anni.
2. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non e' computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
3. Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneita' assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.
Note all'art. 14:
- Le note riguardanti la legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e la legge 23 dicembre 1994, n. 724 , sono riportate alle note all'art. 13.
- La legge 10 aprile 1954, n. 113 , la legge 31 luglio 1954, n. 599, e l'art. 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , costituiscono, rispettivamente, le fonti normative di base di riferimento per gli ufficiali, i sottufficiali ed i volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate. Tali norme disciplinano compiutamente tutti i complessi aspetti dello stato giuridico del personale militare, ivi comprese le differenti forme di aspettativa per motivi privati e per infermita' previste.
2. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non e' computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
3. Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneita' assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.
Note all'art. 14:
- Le note riguardanti la legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e la legge 23 dicembre 1994, n. 724 , sono riportate alle note all'art. 13.
- La legge 10 aprile 1954, n. 113 , la legge 31 luglio 1954, n. 599, e l'art. 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , costituiscono, rispettivamente, le fonti normative di base di riferimento per gli ufficiali, i sottufficiali ed i volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate. Tali norme disciplinano compiutamente tutti i complessi aspetti dello stato giuridico del personale militare, ivi comprese le differenti forme di aspettativa per motivi privati e per infermita' previste.