Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394
Articolo 11Articolo 13
Versione
7 ottobre 1995
Art. 12. Licenza ordinaria 1. Il personale di cui all'art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria retribuito.
Durante tale periodo al personale spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennita' che non siano corrisposte per dodici mensilita'.
2. La durata della licenza ordinaria e' di 32 giorni lavorativi.
Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata della licenza ordinaria e' rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi 3 anni di servizio e' di 30 giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorita' nazionale.
3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall' art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 .
4. A tutto il personale sono altresi' attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 .
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a 28, 32, 39 giorni lavorativi ed a 26 giorni lavorativi per i dipendenti nei primi 3 anni di servizio.
6. Nell'anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio la durata della licenza ordinaria e' determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile.
8. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria dovra' essere fruita entro il primo semestre dell'anno successivo.
9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il personale dovra' fruire della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
10. Il diritto alla licenza ordinaria non e' riducibile in ragione di assenza per infermita', anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi e' autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
11. Le infermita' insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.
12. In caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, al personale richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonche' l'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella localita' ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta.
13. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996. Per il personale che ha gia' maturato 25 anni di servizio o li maturera' entro la data del 31 dicembre 1996, la durata della licenza ordinaria e' di 47 giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, 41 giorni lavorativi. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all' art. 12:
- La legge 23 dicembre 1977, n. 937 , disciplina per il personale civile e militare dello Stato la fruizione di giorni di licenza/congedo, integrativi di quelli ordinari, derivanti dalla soppressione di talune festivita' particolari.
- La legge 18 dicembre 1973, n. 836 , al Titolo I, reca norme riguardanti il trattamento economico di missione dei dipendenti civili e militari dello Stato, individuandone altresi' i presupposti.
Entrata in vigore il 7 ottobre 1995
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