Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394
Articolo 6Articolo 8
Versione
7 ottobre 1995
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Versione
12 ottobre 1995
Art. 7. Trattamento di missione 1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1991, n. 21 , i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue:
L. 42.000 per un pasto;
L. 83.600 per due pasti.
2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dal 1 settembre 1995 al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a 30 giorni, in localita' diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, e' data facolta' di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell'indennita' di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell' art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione ((e nella sola ipotesi che l'Amministrazione si trovi)) nella impossibilita' di fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Al personale inviato in missione e' anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio, nonche' il 75 per cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita.
Entrata in vigore il 12 ottobre 1995
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