Art. 11. Ordinamento professionale 1. Ai profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1' marzo 1988, n. 285, sono apportate le modificazioni e le integrazioni specificate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Gli enti provvedono, sulla base di nuove esigenze funzionali ed organizzative, a rideterminare le dotazioni organiche anche in conseguenza di quanto disposto dal comma 1.
(( 3. Nelle proposizioni annesse al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1988, n. 285 , dopo il primo comma dell'articolo 8 e' aggiunto il seguente:
'Per i profili di collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico, ispettore di vigilanza, collaboratore di informatica, collaboratore socio-assistenziale e collaboratore professionale, assistente sanitario e operatore specializzato, i concorsi interni per il passaggio al profilo di qualifica immediatamente superiore sono espletati per titoli ed esami per un numero di posti complessivo pari al 25 per cento della dotazione organica complessiva dei citati profili di provenienza. A tali concorsi sono ammessi i dipendenti appartenenti agli anzidetti profili in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 7, comma secondo. Per l'ammissione al concorso riservato per il profilo di funzionario di amministrazione, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 1, comma primo, e 7, comma secondo, e' richiesta l'appartenenza alla categoria di concetto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 . Contestualmente all'attribuzione dei nuovi profili ai vincitori dei concorsi interni, sono inquadrati nei medesimi profili dell'ottava qualifica i vincitori di concorsi per funzioni di collaborazione direttiva; sono altresi' inquadrati nel profilo per il quale e' prescritto il possesso del titolo abilitante all'iscrizione all'albo professionale i vincitori dei concorsi per i quali e' richiesto tale requisito'.
4. Gli inquadramenti derivanti dall'applicazione del comma 3 hanno effetto dal 1 luglio 1990 e comunque devono essere realizzati entro la vigenza contrattuale )) 5. Il personale assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 , per qualifica della categoria direttiva equiparata a quella di collaboratore di cui al decreto medesimo e' inquadrato, nella IX qualifica funzionale in conformita' a quanto previsto dall' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267 , per le qualifiche inferiori a consigliere capo.
6. Per i profili professionali per i quali e' previsto l'obbligo di selezione ai sensi dell' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , sono fatte salve le percentuali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1' marzo 1988, n. 285, riservate al personale in servizio.
2. Gli enti provvedono, sulla base di nuove esigenze funzionali ed organizzative, a rideterminare le dotazioni organiche anche in conseguenza di quanto disposto dal comma 1.
(( 3. Nelle proposizioni annesse al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1988, n. 285 , dopo il primo comma dell'articolo 8 e' aggiunto il seguente:
'Per i profili di collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico, ispettore di vigilanza, collaboratore di informatica, collaboratore socio-assistenziale e collaboratore professionale, assistente sanitario e operatore specializzato, i concorsi interni per il passaggio al profilo di qualifica immediatamente superiore sono espletati per titoli ed esami per un numero di posti complessivo pari al 25 per cento della dotazione organica complessiva dei citati profili di provenienza. A tali concorsi sono ammessi i dipendenti appartenenti agli anzidetti profili in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 7, comma secondo. Per l'ammissione al concorso riservato per il profilo di funzionario di amministrazione, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 1, comma primo, e 7, comma secondo, e' richiesta l'appartenenza alla categoria di concetto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 . Contestualmente all'attribuzione dei nuovi profili ai vincitori dei concorsi interni, sono inquadrati nei medesimi profili dell'ottava qualifica i vincitori di concorsi per funzioni di collaborazione direttiva; sono altresi' inquadrati nel profilo per il quale e' prescritto il possesso del titolo abilitante all'iscrizione all'albo professionale i vincitori dei concorsi per i quali e' richiesto tale requisito'.
4. Gli inquadramenti derivanti dall'applicazione del comma 3 hanno effetto dal 1 luglio 1990 e comunque devono essere realizzati entro la vigenza contrattuale )) 5. Il personale assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 , per qualifica della categoria direttiva equiparata a quella di collaboratore di cui al decreto medesimo e' inquadrato, nella IX qualifica funzionale in conformita' a quanto previsto dall' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267 , per le qualifiche inferiori a consigliere capo.
6. Per i profili professionali per i quali e' previsto l'obbligo di selezione ai sensi dell' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , sono fatte salve le percentuali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1' marzo 1988, n. 285, riservate al personale in servizio.