Art. 3. null i gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed al regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 1432/92 del 1 giugno 1992.
2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussistono l'indisponibilita' ed i divieti di cui agli articoli 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla meta' del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 1432/92 del 1 giugno 1992. ((2))
3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 .
---------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 15 maggio 1993, n. 144 , convertito con modificazioni dalla L. 16 luglio 1993, n. 230 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La sanzione prevista dall' articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305 , convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355 , si applica, con le modalita' previste dal comma 3 dello stesso articolo, anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 990/93 e nella decisione CECA n. 235 del 26 aprile 1993, nonche' alle violazioni delle disposizioni introdotte nel citato decreto-legge con l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto".
2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussistono l'indisponibilita' ed i divieti di cui agli articoli 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla meta' del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 1432/92 del 1 giugno 1992. ((2))
3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 .
---------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 15 maggio 1993, n. 144 , convertito con modificazioni dalla L. 16 luglio 1993, n. 230 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La sanzione prevista dall' articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305 , convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355 , si applica, con le modalita' previste dal comma 3 dello stesso articolo, anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 990/93 e nella decisione CECA n. 235 del 26 aprile 1993, nonche' alle violazioni delle disposizioni introdotte nel citato decreto-legge con l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto".