Articolo 5 - Convenzione Postale Universale
Articolo 4Articolo 6
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17 marzo 2007
Articolo 5
Appartenenza degli invii postali. Ritiro. Modifica o correzione di indirizzo. Rispedizione. Rinvio ai mittente degli invii non
distribuibili

Ogni invio postale appartiene al mittente fino a che non sia stato consegnato all'avente diritto, a meno che detto invio sia stato sequestrato in applicazione della legislazione del paese di origine o di destinazione e, in caso di applicazione dell'articolo 15.2.1.1 o 15.3, secondo la legislazione dei paese di transito.
II mittente di un invio postale puo' farlo ritirare dal servizio o fame modificare o correggere l'indirizzo. Le tasse e le altre condizioni sono indicate dai Regolamenti.
I Paesi membri assicurano la rispedizione degli invii postali, in caso di variazione di indirizzo del destinatario, e la restituzione al mittente degli invii non distribuibili. Le tasse e le altre condizioni sono enunciate nei Regolamenti.
Entrata in vigore il 17 marzo 2007
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