Articolo 32 - Convenzione Postale Universale
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Versione
17 marzo 2007
Articolo 32
Spese di transito
I dispacci chiusi e gli invii in transito allo scoperto scambiati tra due amministrazioni o tra due uffici dello stesso paese per mezzo dei servizi di una o piu' amministrazioni (servizi terzi) sono sottoposti al pagamento di spese di transito. Queste ultime costituiscono una retribuzione per le prestazioni riguardanti il transito territoriale, il transito marittimo ed il transito aereo.
Entrata in vigore il 17 marzo 2007
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