Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2000
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 novembre 1961
Art. 3.
Presso l'Istituto potranno essere istituiti:
a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;
b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;
d) corsi preparatori.
Entrata in vigore il 2 novembre 1961
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