Art. 5. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2001, N. 368))
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15 agosto 1962
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24 ottobre 2001
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- 1. Contratto a termine (tempo determinato)Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 27 gennaio 2021
- 2. Trattamento di Fine RapportoMauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021
Giurisprudenza • 44
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/09/2002, n. 13934Provvedimento: […] Quanto al t.fr. osservava che il principio dell'art. 5 della legge n. 230 del 1962, che fissa la parità di trattamento dei lavoratori a termine con quelli a tempo indeterminato, non è derogato dalla legge n. 297 del 1982 la quale, laddove stabilisce che le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni sono calcolate per un mese, fissa soltanto un criterio di computo e non deroga all'art. 5 citato, ne' il contratto collettivo in tema di quattordicesima ad esso detta una diversa disciplina e non potrebbe in ogni caso derogare alla norma di legge. […]Leggi di più...
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- 2. Trib. Torino, sentenza 22/10/2024, n. 2685Provvedimento: […] l'art. 5 della legge 230/1962, prevedeva, al primo comma, il diritto del lavoratore a termine alle ferie, alla tredicesima mensilità e ad “ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine” e che tale norma già con la sentenza n. 546/1991 era stata qualificata dalla Suprema Corte come “una disposizione di carattere generale, in adesione a principi di valore costituzionale, la quale intende derogare ad ogni altra particolare disposizione contrastante, che, perciò, resta incompatibile con essa”.Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/11/2003, n. 16463Provvedimento: […] Al riguardo, 7 peraltro, deve anche osservarsi che l'art. 5 della legge 230/1962 contiene il principio secondo cui ai lavoratori a tempo determinato spettano, in proporzione alla durata del rapporto, gli stessi trattamenti previsti a favore dei lavoratori a tempo indeterminato. […]Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/1988, n. 3711Provvedimento: L'art. 2120 cod. civ. (nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297) disciplina il trattamento di fine rapporto per "ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato" e quindi anche per l'ipotesi di contratto a tempo determinato cessato allo spirare del termine (legittimamente apposto), eliminando, in ordine a tale contratto, la difformità meramente terminologica di cui all'art. 5 della legge n. 230 del 1962 (sul diritto del lavoratore assunto a termine ad un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto e pari all'indennità di anzianità prevista dai contratti collettivi). […]Leggi di più...
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- 5. Trib. Como, sentenza 22/02/2022, n. 31Provvedimento: […] Tale interpretazione trova conferma nella giurisprudenza, in quanto l'art 2120 cc “nel prevedere che il trattamento di fine rapporto è dovuto "in ogni caso" di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, fissa il principio dell'arrotondamento al mese delle frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni, ma non quello della irrilevanza delle frazioni di mese inferiori a quindici giorni. Pertanto tale norma non abroga il comma secondo dell'art. 5 della legge 18 aprile 1962 n. 230, che prevede per tuttiLeggi di più...
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