Articolo 20 - Statuto della Regione siciliana
Articolo 19Articolo 21
Versione
25 giugno 1946
Art. 20.


Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma 1 e 2; 19 comma 1, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attivita' amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.
Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.
Entrata in vigore il 25 giugno 1946
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