((Il Presidente della Regione e' eletto a suffragio
universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.
Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento.
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalita' di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilita' con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarita' di altre cariche o uffici, nonche' i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.
La carica di Presidente della Regione puo' essere ricoperta per non piu' di due mandati consecutivi.
La Giunta regionale e' composta dal Presidente e dagli Assessori.
Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.))