Articolo 9 - Statuto della Regione siciliana
Articolo 8 bisArticolo 11
Versione
25 giugno 1946
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 9.


((Il Presidente della Regione e' eletto a suffragio
universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.
Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento.
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalita' di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilita' con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarita' di altre cariche o uffici, nonche' i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.
La carica di Presidente della Regione puo' essere ricoperta per non piu' di due mandati consecutivi.
La Giunta regionale e' composta dal Presidente e dagli Assessori.
Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.))
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
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