Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 puo' proporre al Governo dello Stato lo scioglimento della Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto, Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.
L'ordinaria amministrazione della Regione e' allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.
Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.
((Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.))