Articolo 23 - Statuto della Regione siciliana
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25 giugno 1946
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16 febbraio 2001
Art. 23.


Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.
Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte del conti svolgeranno altresi' le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.
I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.
I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal ((Presidente della Regione)) sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
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