Articolo 33 - Statuto della Regione siciliana
Articolo 32Articolo 34
Versione
25 giugno 1946
Art. 33.


Sono altresi' assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.
Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regionale; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilita' ne e' sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, da chiunque, ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.
Entrata in vigore il 25 giugno 1946
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