Articolo 36 - Statuto della Regione siciliana
Articolo 35Articolo 37
Versione
25 giugno 1946
Art. 36.


Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.
Sono pero' riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.
Entrata in vigore il 25 giugno 1946
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