Articolo 15 - Statuto della Regione siciliana
Articolo 14Articolo 16
Versione
25 giugno 1946
Art. 15.


Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.
L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della piu' ampia autonomia amministrativa e finanziaria.
Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione ha legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.
Entrata in vigore il 25 giugno 1946
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente