Articolo 32 - Statuto della Regione siciliana
Articolo 31Articolo 30
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25 giugno 1946
Art. 32.


I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa, dello Stato o servizi di carattere nazionale.
Entrata in vigore il 25 giugno 1946
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