Articolo 37 - Statuto della Regione siciliana
Articolo 36Articolo 38
Versione
25 giugno 1946
Art. 37.


Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma, che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.
L'imposta relativa a detta quota, compete alla Regione ed e' riscossa dagli organi di riscossione della medesima.
Entrata in vigore il 25 giugno 1946
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