Articolo 10 - Statuto della Regione siciliana
Articolo 8 bisArticolo 11
Versione
25 giugno 1946
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 10.


((L'Assemblea regionale puo' approvare a maggioranza
assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.
In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi.))
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
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